Statuto

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(Approvato in sede di Assemblea straordinaria in data 20.07.2016)

TITOLO 1: Ragione sociale, sede, oggetto, modalità operative, durata.

Articolo 1 – Denominazione

  1. Sotto gli auspici e per iniziativa delle seguenti Associazioni no-profit:

– ANDIN (Associazione Italiana di Ingegneria Nucleare e Sicurezza Impiantistica)

– FIEN (Forum Italiano dell’Energia Nucleare)

– SNI (Società Nucleare Italiana)

è costituita in Roma la Associazione Italiana Nucleare (AIN) – richiamata nel seguito del presente Statuto come “l’Associazione” – a norma dell’art. 36 e sgg. del Codice Civile.

Articolo 2 – Sede

  1. L’Associazione ha sede in Roma. Per deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi secondarie, sezioni, uffici e rappresentanze in Italia e all’estero.
  2. Con delibera del Consiglio Direttivo, l’Associazione può aderire ad altre associazioni o enti italiani, internazionali o stranieri, quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

Articolo 3 – Oggetto e finalità

  1. L’Associazione è espressamente costituita come ente culturale non commerciale e non ispirato a fini di lucro. E’ libera, apartitica e aconfessionale, e si propone, nell’interesse e per il progresso civile del Paese, di essere un punto d’incontro, di discussione e di unione tra quanti – enti, istituzioni, imprese e persone fisiche – sono interessati allo sviluppo delle applicazioni pacifiche dell’energia e delle tecnologie nucleari in armonia con il trattato Euratom.

L’Associazione si propone, in particolare: di elaborare e rappresentare  opinioni concernenti il settore nucleare, con specifica attenzione alle tematiche riguardanti la chiusura del ciclo di vita degli impianti nucleari (“decommissioning”), la realizzazione, in Italia, del Parco Tecnologico e del Deposito Nazionale e i programmi sulla fusione nucleare; di contribuire, nel contesto europeo e mondiale, alle iniziative riguardanti l’utilizzo delle varie forme di energia nucleare e delle sostanze radioattive a fini industriali, di ricerca e medicali. L’Associazione presta, inoltre, attenzione costante, in sede nazionale e internazionale, ai temi della ricerca e della formazione. L’Associazione si propone, altresì, di mantenere rapporti con gli enti nazionali, internazionali e sopranazionali del settore nucleare e con le organizzazioni similari esistenti in altri Paesi al fine di far conoscere le proprie posizioni confrontandole con altre, quando diverse, in un clima di costruttivo dialogo.

L’AIN sostituisce le Associazioni di cui all’art. 1 assumendone gli obblighi e facendone proprie le finalità e i programmi per proseguire unitariamente ed efficacemente l’azione da esse svolta in favore del progresso scientifico, tecnologico, industriale, economico e sociale del Paese.

  1. Per il raggiungimento degli scopi sociali l’Associazione si propone:

2.1 In campo politico-istituzionale

  1. a) di promuovere e stimolare il dibattito sui temi riguardanti il settore nucleare, con l’obiettivo di coinvolgere a livello qualificato tutte le necessarie competenze e di sottoporre agli organi decisionali del Paese proposte e pareri qualificati sul piano tecnico-scientifico;
  2. b) di offrire agli stessi organi decisionali un supporto sul piano scientifico, tecnico e culturale all’approfondimento delle tematiche relative ai vari aspetti connessi alla gestione delle attività nucleari;
  3. c) di sollecitare, in sede nazionale e internazionale, l’emanazione di provvedimenti normativi finalizzati alla migliore gestione delle tecnologie nucleari in sede nazionale e internazionale; in particolare assicurando che la ricerca in campo nucleare sia adeguatamente considerata nell’ambito dei piani nazionali e comunitari di ricerca in campo energetico;
  4. d) di promuovere studi e altri contributi per lo sviluppo della legislazione e della regolamentazione interessanti le attività nucleari;
  5. e) di promuovere la partecipazione nazionale alle manifestazioni e alle assisi internazionali, direttamente o attraverso la partecipazione alle azioni delle Organizzazioni governative e non governative, in particolare il Forum Atomico Europeo (FORATOM), la European Nuclear Society (ENS) e la World Nuclear Association (WNA).

2.2 In campo economico-industriale

  1. a) di promuovere e sostenere la qualificazione e l’aggiornamento del settore nucleare italiano anche attraverso il continuo scambio di esperienze fra la realtà nazionale e quella internazionale;
  2. b) di promuovere e sostenere lo studio delle tematiche concernenti l’industria nucleare, assicurandone la documentazione e diffondendone l’informazione sia in Italia che all’estero;
  3. c) di promuovere e sostenere l’opera di informazione e di assicurare l’assistenza a favore degli associati attraverso la raccolta e la elaborazione di notizie e dati statistici rilevanti;
  4. d) di promuovere accordi e intese di interesse comune tra gli associati e tra essi ed altre organizzazioni italiane e straniere;
  5. e) di promuovere la partecipazione dell’industria nazionale alle manifestazioni e alle assisi internazionali, singolarmente o unitariamente, in particolare attraverso la collaborazione con il Forum Atomico Europeo (FORATOM), la European Nuclear Society (ENS) e la World Nuclear Association (WNA);
  6. f) di condurre tutte quelle attività che i suoi organi statutari riconoscano opportune ed utili per il conseguimento dei fini sociali.

2.3 In campo tecnico-scientifico

  1. a) di promuovere, incoraggiare e divulgare lo studio delle scienze e tecnologie nucleari e la specializzazione di ricercatori, tecnici laureati, tecnici diplomati e operatori nei settori tecnologici e scientifici di interesse;
  2. b) di stabilire e diffondere contatti in campo nazionale e internazionale fra scienziati, tecnici, enti e imprese italiani e stranieri interessati allo sviluppo delle tecnologie nucleari, della sicurezza impiantistica, delle problematiche ambientali nonché mantenere i collegamenti con le università, i politecnici e gli istituti scientifici per favorire l’aggiornamento degli indirizzi di studio;
  3. c) di assumere iniziative nel campo della specializzazione e dell’aggiornamento professionale, della formazione permanente, delle norme e delle raccomandazioni tecniche anche attraverso la realizzazione di corsi, manifestazioni, seminari, convegni e pubblicazioni.

2.4 In campo informativo e culturale

  1. a) di promuovere e stimolare il dibattito sulle tematiche relative al settore nucleare, con l’obiettivo di coinvolgere a livello qualificato tutte le necessarie competenze, con la finalità di elaborare proposte e pareri qualificati sul piano tecnico-scientifico;
  2. b) di fornire ai mass-media e agli operatori professionali dell’informazione ogni supporto documentale utile per l’approfondimento delle tematiche relative al settore nucleare;
  3. c) di promuovere l’ampia diffusione delle informazioni e delle conoscenze comunque connesse con gli usi pacifici dell’energia e delle tecnologie nucleari, anche attraverso la pubblicazione di monografie e periodici, utilizzando supporti tradizionali, multimediali e telematici;
  4. d) di organizzare convegni, conferenze, congressi, mostre ed incontri in sede nazionale e internazionale.
  5. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate. Per il perseguimento delle finalità e obiettivi di cui sopra l’Associazione potrà acquisire partecipazioni in società o enti che abbiano come scopo la realizzazione di quanto strumentalmente collegato al proprio oggetto sociale.

Articolo 4 – Durata

  1. La durata dell’Associazione è illimitata. Il suo eventuale scioglimento deve essere deliberato dall’Assemblea ai sensi dell’Art. 8, punto 9 del presente Statuto.

 

TITOLO 2: Patrimonio

Articolo 5 – Patrimonio ed entrate dell’Associazione

  1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che provengono all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
  2. Il fondo di dotazione iniziale dell’Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori nella complessiva misura di Euro 3.098,74 (tremilanovantotto / settantaquattro) versati pariteticamente dai fondatori stessi.
  3. Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
  4. a) dei versamenti effettuati dai fondatori, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da tutti coloro che aderiscono all’Associazione;
  5. b) dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
  6. c) degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività, derivanti da proprietà intellettuali e brevetti, da proprietà di case editrici, testate giornalistiche;
  7. d) delle remunerazioni, compensi e noleggi percepiti per i servizi resi di carattere didattico, editoriale, educativo e formativo;
  8. e) di ogni atto di liberalità, di contributi e oblazioni non espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
  9. f) in genere qualsiasi risorsa ammessa dalle vigenti norme legislative e compatibile con le norme contenute nel presente Statuto.
  10. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di iscrizione all’Associazione, che devono essere versate dagli Associati entro il primo trimestre dell’anno cui si riferiscono.
  11. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annuale di iscrizione. E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori.
  12. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, e sono comunque a fondo perduto. Essi non sono, quindi, né rivalutabili né ripetibili in nessun caso; nemmeno a seguito di scioglimento dell’Associazione, di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di fondo di dotazione.
  13. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

 

TITOLO 3: Soci della Associazione

Articolo 6 – Fondatori, Soci e Soci Onorari dell’Associazione

  1. Sono soci della Associazione:

– i Fondatori

– i Soci ordinari collettivi

– i Soci ordinari individuali

– i Soci onorari

– i Soci juniores.

  1. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
  2. L’adesione all’Associazione comporta per l’associato il diritto di voto nell’assemblea.
  3. Sono Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell’originario fondo di dotazione della stessa Associazione.
  4. Sono Soci ordinari coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza.
  5. Sono Soci onorari le persone fisiche prescelte a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo fra quanti all’esterno dell’Associazione abbiano contribuito meritoriamente alle finalità della stessa Associazione, ovvero soci che, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, si siano distinti meritoriamente nell’attività sociale. Il Socio onorario è esonerato dal versamento delle quote annuali, fermo restando il suo diritto di voto sulla base dei criteri di cui al successivo Art. 8 comma 7.
  6. Sono Soci juniores i giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni che condividono gli scopi e le finalità dell’Associazione. Per essi la quota annuale è ridotta alla metà.
  7. La divisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione. Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione.
  8. Chi intende aderire alla Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione e l’impegno ad osservarne lo Statuto, accompagnata da un curriculum attestante la qualificazione professionale del richiedente. Gli Associati possono essere anche persone giuridiche ed Enti nelle persone di loro rappresentanti, in seno all’Associazione, che devono possedere singolarmente idonei requisiti professionali.
  9. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro novanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, la stessa si intende respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego. Sono ammessi di diritto a far parte dell’A.I.N. in qualità di soci ordinari, tutti i soci (persone fisiche, persone giuridiche, Enti) iscritti al 31/12/1998 alle associazioni madri ANDIN, FIEN e SNI di cui all’art. 1 in regola con i versamenti.
  10. Il Socio può in qualsiasi momento comunicare per iscritto la propria volontà di recesso; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve tale comunicazione. L’associato che recede deve comunque pagare per intero la quota di iscrizione relativa all’anno in cui ha comunicato la volontà di recedere.
  11. In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, il Socio può essere escluso dall’Associazione con deliberazione insindacabile del Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione è stata deliberata.

 

TITOLO 4: Organi e Amministrazione

Articolo 7 – Organi dell’Associazione

  1. Sono Organi dell’Associazione:
  2. a) l’Assemblea dei Soci;
  3. b) il Presidente del Consiglio Direttivo;
  4. c) il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
  5. d) il Consiglio Direttivo;
  6. e) l’Ufficio di Presidenza
  7. f) il Revisore dei Conti;
  8. g) il Consigliere Tesoriere.
  9. L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Articolo 8 – Assemblea

  1. L’Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l’Organo Sovrano dell’Associazione stessa.
  2. L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo (entro il 30 aprile). Essa inoltre:

– provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti;

– approva gli indirizzi generali ed i programmi dell’attività dell’Associazione proposti dal Consiglio Direttivo;

– delibera sulle modifiche al presente Statuto;

– delibera sull’eventuale destinazione dei residui attivi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge;

– delibera sulla partecipazione in società o enti;

– delibera sulla eventuale corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui che non potranno comunque essere superiori a quelli stabiliti dal DM 2 settembre 2010, n. 169 e s.m.i.;

– delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

  1. L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, ogni qual volta lo ritenga opportuno, oppure dal Revisore dei Conti, oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso, se il Consiglio Direttivo non vi provvede, la convocazione può essere disposta dal Presidente del Tribunale di Roma. L’Assemblea è convocata di massima nel territorio della Provincia di Roma.
  2. La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all’indirizzo risultante dal Libro Soci, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e al Revisore dei Conti, almeno quindici giorni prima dell’adunanza con qualsiasi mezzo idoneo (telegramma, fax, posta elettronica).
  3. L’Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei voti degli associati.
  4. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti. L’adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
  5. Ogni Socio, come indicati all’articolo 6 comma 1, ha diritto ad un voto. Il diritto di voto è esercitabile anche mediante delega apposta in calce all’avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all’Associazione che non sia membro del Consiglio Direttivo, Revisore o dipendente dell’Associazione.
  6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti: l’espressione di astensione e le schede bianche o nulle  non si computano come voto.
  7. Per le deliberazioni di scioglimento dell’Associazione e di devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti degli associati. Per le deliberazioni di modifica dello Statuto dell’Associazione, occorre il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti degli associati.
  8. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, in mancanza, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano.

Articolo 9 – Il Consiglio Direttivo

  1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tredici membri eletti dall’Assemblea, compresi il Presidente ed il Vice Presidente.
  2. I Consiglieri devono essere soci dell’Associazione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.  Sette dei componenti il Consiglio Direttivo devono essere espressione del mondo imprenditoriale, cinque devono essere rappresentativi del mondo universitario o della ricerca e uno deve essere scelto tra i Soci ordinari individuali o Soci juniores. I rappresentanti del mondo universitario e della ricerca avranno anche il compito di contribuire a supportare sul piano scientifico le attività dell’Associazione al fine di dare piena attuazione al mandato statutario, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo.
  3. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
  4. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso può cooptarne un altro. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea al cui ordine del giorno deve essere posto l’argomento della sostituzione del Consigliere cessato; colui che viene eletto in luogo del Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.
  5. Alla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso salvo eventualmente il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto ed a quanto disposto dall’art. 8 punto 2.
  6. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

– l’elezione del Presidente e del Vice Presidente;

– la gestione dell’Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi approvati dall’Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di ordinaria e straordinaria amministrazione in relazione agli indirizzi approvati;

– la nomina del Consigliere Tesoriere su proposta del Presidente;

– l’ammissione all’Associazione di nuovi aderenti;

– sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio consuntivo e preventivo già precedentemente approvato dal Consiglio Direttivo stesso;

– la definizione degli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;

– l’adozione di eventuali Regolamenti per l’espletamento di attività esecutive o amministrative.

  1. Il Consiglio Direttivo può delegare suoi poteri al Presidente oppure attribuire a uno o più dei propri membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
  2. Il Consiglio Direttivo, per lo studio di specifiche tematiche da esso stesso individuate, può costituire gruppi di lavoro formati da Soci, da suoi delegati e, all’occorrenza, da soggetti con specifiche professionalità esterni all’Associazione. In ogni caso il gruppo di lavoro dovrà essere presieduto da un membro del Consiglio Direttivo. L’individuazione dei componenti il gruppo di lavoro e il loro numero è fissato di volta in volta dallo stesso Consiglio.

9.Il Consiglio Direttivo può invitare alle proprie riunioni in via permanente, ma senza diritto di voto, i Soci di cui all’articolo 6 comma 1, in un numero massimo di sei.

  1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri o dal Revisore. La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta telematica contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e  al Revisore almeno dieci giorni prima dell’adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno cinque giorni prima dell’adunanza stessa. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi anche per via telematica. In tal caso i membri del Consiglio Direttivo possono, previo accertamento della loro identità da parte del Presidente, partecipare alla riunione ed esprimere il loro voto anche da diverse sedi utilizzando mezzi che consentano una partecipazione sincrona e continua quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, teleconferenza o videoconferenza.
  2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ed in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.
  3. Il Consiglio Direttivo è, di norma, validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
  4. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l’espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione. Per l’attribuzione delle deleghe di cui al comma 7 le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.
  5. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione, intendendosi comprese tra queste tutte quelle il cui valore comunque ecceda Euro 25.000,00 (venticinquemila), occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.
  6. Su proposta del Presidente il Consiglio Direttivo può nominare un Advisory Board, composto da esperti in temi economici, energetici e ambientali, individuati anche tra soggetti esterni all’Associazione, che possono apportare un contributo di conoscenza nel settore del nucleare e dell’energia. I membri dell’Advisory Board possono essere invitati dal Presidente a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il numero dei componenti e le modalità di funzionamento dell’Advisory Board sono individuati con apposito Regolamento predisposto dal Presidente e approvato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 10 – Il Presidente

  1. Al Presidente spetta la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione per atti specifici anche ad estranei al Consiglio stesso di chiara fama e prestigio internazionale nel campo dell’energia, della ricerca, della scienza e della fisica nucleare a tutela degli scopi dell’Associazione e rappresentanza degli interessi superiori dello Stato nel comparto specifico.
  2. Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
  3. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Articolo 11 – Il Vice Presidente

  1. Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia assente o impedito all’esecuzione delle proprie funzioni.

Articolo 12 -Ufficio di Presidenza 

  1. L’Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, e dal Consigliere Tesoriere e si riunisce nel territorio della Provincia di Roma.
  2. Definisce, sottopone all’approvazione del Consiglio Direttivo e coordina, una volta approvata, la struttura organizzativa e operativa dell’Associazione.
  3. L’Ufficio di Presidenza, inoltre, esplica come organo operativo dell’Associazione le attribuzioni ed i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Il Consigliere Tesoriere

  1. Il Consigliere Tesoriere ha potere di firma disgiunta sui conti correnti dell’Associazione, cura la gestione della cassa, ne tiene idonea contabilità ed effettua le relative verifiche, riferendo al Presidente e al Consiglio Direttivo.
  2. I pagamenti effettuati dal Consigliere Tesoriere sono autorizzati dal Presidente.

Articolo 14 – Libri dell’Associazione

  1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, e del Revisore dei Conti, nonché il Libro degli Aderenti all’Associazione.
  2. I libri dell’Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.

Articolo 15 – Revisione Contabile

  1. L’attività di Revisione contabile è svolta da un Revisore dei Conti, iscritto all’apposito  Registro.
  2. L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.
  3. Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate dal presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.
  4. Il Revisore dei Conti cura la tenuta del Libro del Revisore dei Conti , partecipa di diritto alle adunanze dell’Assemblea e, senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verifica la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi libri, fornisce  pareri sui bilanci.

Articolo 16 – Bilancio consuntivo e preventivo

  1. Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
  2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il consiglio Direttivo è convocato per l’approvazione della proposta del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e preventivo per l’esercizio in corso da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
  3. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.

Articolo 17 – Avanzi di gestione

  1. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
  2. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 18 – Scioglimento

  1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
  2. L’Assemblea delibera lo scioglimento con la maggioranza prevista all’art. 8, punto 9, secondo capoverso e nomina il liquidatore scelto tra i soci, oppure tra persone estranee all’Associazione.
  3. Il liquidatore ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per realizzare l’attivo e regolare il passivo dell’Associazione; l’eventuale suo compenso è regolato dalle norme di cui all’art. 8 punto 2.

Articolo 19 – Clausola compromissoria

  1. Qualunque controversia dovesse sorgere in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro sarà provveduto dal Presidente del Consiglio Notarile di Roma.

Articolo 20 – Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile e alle leggi nazionali applicabili.